SENATO DELLA REPUBBLICA
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore Bertoni
Previsione della nomina di un Ministro senza portafoglio alla Presidenza del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS)
Comunicato alla Presidenza il 17 dicembre 1997
Onorevoli Senatori! - Da tempo appare necessaria una riforma incisiva ed organica della normativa che regola i servizi per le informazioni e la sicurezza, a cominciare ovviamente dalla
legge 24 ottobre 1977, n. 801. Al riguardo, risultano presentati in Parlamento numerosi disegni di legge e recentemente una Commissione nominata dal Governo ha concluso i suoi lavori, con la presentazione di un'importante e approfondita relazione sulla materia.
La riforma si impone, non solo e non tanto ai fini di una ristrutturazione dei servizi e di una drastica riduzione degli organismi e apparati che svolgono funzioni di informazione e sicurezza, ma soprattutto per adottare i meccanismi normativi ed amministrativi necessari per impedire che i servizi svolgano attività estranee ai loro compiti di istituto e talora in contrasto con i principi stessi di uno Stato democratico. E' un dato di fatto che in questi anni uomini dei servizi sono rimasti in qualche misura coinvolti, con ruoli non sempre chiariti fino in fondo, in molti degli attentati e delle stragi che hanno insanguinato il Paese e messo in pericolo la tenuta stessa della democrazia. È d'altra parte certo che i servizi hanno compilato dossier non pertinenti alla sicurezza dello Stato e spesso chiaramente illegali; così come è stato rilevante e sistematico lo sperpero (e in qualche caso l'appropriazione indebita) del denaro di cui dispongono.
Queste deviazioni trovano la loro causa nella sostanziale mancanza di un efficace sistema di controllo del potere politico sull'attività dei servizi e sulla scelta degli uomini che ne fanno parte. La legge n. 801 del 1977, in conformità ai principi desumibili della Costituzione, da un lato affida al Presidente del Consiglio dei Ministri la direzione, la responsabilità politica e il coordinamento della politica informativa e di sicurezza, e dall'altro procede a creare apposite strutture dirette a coadiuvare il Presidente nei compiti suddetti. Sta di fatto però che il sistema non ha funzionato, non solo per le accennate deviazioni che hanno caratterizzato l'attività dei servizi, ma anche e forse soprattutto per la modesta qualità di (quasi) tutti coloro che li hanno diretti, nonché per l'assoluta inaffidabilità dei quadri intermedi e degli uomini che hanno operato alle loro dipendenze. E' inutile e sarebbe difficile indagare in questa sede sulle cause delle disfunzioni ora accennate, e in particolare per stabilire se e in che misura esse siano state determinate (anche) dalla volontà dell'autorità di governo di utilizzare i servizi per fini impropri. Resta il fatto che una riforma che eviti gli inconvenienti e anche i sospetti accennati deve partire da un rafforzamento degli apparati strutturali volti a coadiuvare il Presidente del Consiglio nel suo compito di direzione dei servizi; a permettergli cioè di esercitare un controllo effettivo, penetrante e continuo sulla loro attività e di scegliere i capi e i quadri in modo da assicurarne la maggiore qualificazione possibile. Quest'ultimo è un punto fondamentale e se non si cambia registro al riguardo, attraverso una radicale e immediata sostituzione della maggior parte degli uomini che attualmente operano nei servizi, ogni riforma sarà in pratica inutile.
L'urgenza di interventi del genere trova però un ostacolo nei tempi prevedibilmente lunghi che saranno necessari perché la riforma della normativa in materia, secondo il progetto che il Governo dovrà apprestare, venga approvata dal Parlamento.
Sembra perciò utile un provvedimento legislativo che preceda la riforma e che tenda a rafforzare, nei sensi indicati, i poteri dell'autorità politica. Attualmente, la struttura più importante messa a disposizione del Presidente del Consiglio, per funzionare come il principale momento di raccordo tra l'organo politico responsabile del sistema di informazione e di sicurezza e gli organismi tecnico-operativi, è rappresentata dal Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS). Il CESIS è presieduto dallo stesso Presidente del Consiglio o per sua delega da un Sottosegretario di Stato (articolo 3 della legge n. 801 del 1977). Sennonché è evidente che il Presidente del Consiglio, a causa della molteplicità dei suoi compiti e funzioni, non può impegnarsi con la dovuta efficacia e con risultati positivi, nella direzione del CESIS; mentre è altrettanto chiaro che la delega a un Sottosegretario di Stato priva la funzione della necessaria autorevolezza e inoltre impedisce che il CESIS operi come un supporto tecnico del Consiglio dei ministri, non avendo il Sottosegretario la facoltà di partecipare alle sue riunioni.
In attesa dunque che l'auspicata riforma globale riceva attuazione, appare opportuno modificare l'articolo 3 della legge n. 801 del 1977, nel senso di prevedere che il CESIS sia presieduto, per delega del Presidente del Consiglio, da un Ministro senza portafoglio. Non si tratta con questa innovazione di creare una sorta di superministro che abbia poteri pervasivi e poco trasparenti o addirittura inquietanti per la democrazia. Come si è detto, i poteri di direzione e di controllo rimarrebbero affidati al Presidente del Consiglio; mentre il Ministro non avrebbe altra funzione che quella di presiedere il CESIS e cioè l'unica struttura di cui l'autorità governativa di vertice può servirsi, secondo l'attuale legislazione, per esercitare le sue funzioni in materia. Ma nello stesso tempo la presidenza del CESIS da parte di un Ministro permetterebbe, per quanto si è detto, che le suddette funzioni vengano esercitate con un'efficacia maggiore di quella che può garantire da solo il Presidente del Consiglio; mentre, per di più, il Ministro potrebbe assicurare un raccordo stringente e continuativo, proprio perché avrebbe la facoltà di parteciparvi, tra il Consiglio dei ministri e il sistema dei servizi, favorendo così, con le sue iniziative e il materiale informativo, che potrebbe mettere a disposizione del Presidente del Consiglio e degli altri ministri, una più democratica gestione politica dei servizi, proprio in quanto realizzata (anche) con l'attiva partecipazione di un organo collegiale.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1
1. All'articolo 3 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante "Istituzioni e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato" sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «, alla diretta dipendenza del Presidente del Consiglio dei ministri,» sono soppresse;
b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Il Comitato è presieduto da un Ministro senza portafoglio, appositamente nominato per l'esercizio della suddetta funzione».